CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO ALL’UTILIZZO DI TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE A
DISTANZA NELL’ATTIVITA’PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
Art. 1 - Limiti nell’uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a
distanza
1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli
psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e
professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta
dati a fini di ricerca.
2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all’area della psicologia
del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di
materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con
l’ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare
attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle
successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai
committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito
rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate.
3. In ogni caso, ed in particolare con l’utilizzo di internet, è vietato:
a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l’incontro di persona con il
cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile;
b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare;
c) esprimere giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati
da colleghi;
d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione
a casi specifici.
4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le
attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli
iscritti alla sezione B dell’Albo e le attività di psicoterapia di cui all’art. 3 L. 56/89, non
possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione
a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l’impossibilità di mantenere di
persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti
condizioni:
a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di
persona e senza l’utilizzo delle tecnologie sopra menzionate;
b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo;
c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle
tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una
delle attività indicate nella prima parte di questo comma.
Art.2 - Consenso informato
1. In tutti i casi previsti dall’art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai clienti e dai
committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie elettroniche per la
comunicazione a distanza.
2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i servizi a
distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata.
Art. 3 - Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e
responsabilità del professionista
1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di tecnologie
elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività scientifiche e
professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi
hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e
delle operazioni finanziarie connesse a tali attività.
2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non sia
possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità con l’uso di
sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và, altresì,
comunicato il numero di iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio.
3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web nei
quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito.
4. Nei siti in cui, da parte di iscritti all’Ordine Regionale, siano offerti servizi inerenti la
psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività
professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice
Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio.
5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette
tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell’accertamento, con l’utilizzo dei
medesimi sistemi, dell’identità dei clienti e dei committenti, con particolare
riferimento all’età anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna
la specificazione dell’importanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in
nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione
deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i
quali richiedono l’accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o
la tutela.
Art. 4 - Sanzionabilità dell’inosservanza del presente atto
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà
valutata ai sensi:
a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme
riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1);
b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004;
c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito
sanitario.
2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell’art. 10 D.L. 9
aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettrico, nel mercato interno), l’Ordine Regionale provvederà a darne segnalazione
all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art. 21 dell’indicato D.L. .
3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli
psicologi sono tenuti al rispetto dell’Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle
tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli
Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in
contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta.
Articolo 5 - Rapporti con l’Ordine degli Psicologi del Lazio
1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica
all’Ordine degli Psicologi del Lazio l’indirizzo web del sito presso il quale svolge le
proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità
di essersi confermato al presente Codice.
2. La comunicazione resa dall’iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio su apposito
modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell’Ente, dovrà contenere le
seguenti informazioni:
a) indirizzo web del detto sito;
b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile;
c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito
stesso;
d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di
erogazione.
3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente.
4. L’Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni
psicologiche.
5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo
è tenuto a darne comunicazione all’Ordine.
6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa,
inviata all’Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di
Condotta.
7. L’Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di
Condotta.
Articolo 6 - Pubblicazione
1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi
del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal
1° luglio 2004. di considerare decadute tutte le richieste di parere di conformità finora
avanzate dagli iscritti, ai sensi di quanto previsto dal precedente testo degli articoli 5 e 6
del Codice di condotta.
Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione
della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformità del sito
in cui operano al Codice di condotta, ai sensi dell’art. 5 del Codice stesso.